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E' stato condannato per rifiuto di atti di ufficio, reato previsto dall’articolo 328 del codice penale, perché si era rifiutato di visitare una paziente che a tarda notte si era presentata al pronto soccorso con forti dolori ad un braccio facendo dire all'infermiera che era stanco e facendo consigliare dalla stessa un antidolorifico e di ripassare dopo le 8 del mattino per le radiografie. Quando di turno ci sarebbe stato un altro collega. La vicenda, che si è verificata a Gemona del Friuli, ha avuto l’epilogo nei giorni scorsi con la sentenza numero 40753 del 29 settembre 2016 emessa dalla Corte di Cassazione.
A nulla è servita la difesa degli avvocati del medico i quali hanno obiettato che si trattava di un codice verde e il ritardo non ha provocatol’aggravamento delle condizioni di salute della paziente: visitata il mattino successivo, alla donna è stata diagnosticata la frattura scomposta dell’omero sinistro e operata nel giro di 24 ore. Il medico, tuttavia, non aveva altre urgenze, anzi non aveva proprio altri impegni quella notte, e la donna lamentava un dolore che in una scala di intensità da 1 a 10 era classificabile come 9. Per la Cassazione tale comportamento non può reputarsi un legittimo esercizio della discrezionalità del sanitario: avrebbe dovuto verificare la gravità della situazione lamentata dal paziente e, comunque, formulare una diagnosi precisa.