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Pronto soccorso, medico rifiuta vista notturna per stanchezza


E' stato condannato per rifiuto di atti di ufficio, reato previsto dall’articolo 328 del codice penale, perché si era rifiutato di visitare una paziente che a tarda notte si era presentata al pronto soccorso con forti dolori ad un braccio facendo dire all'infermiera che era stanco e facendo consigliare dalla stessa un antidolorifico e di ripassare dopo le 8 del mattino per le radiografie. Quando di turno ci sarebbe stato un altro collega. La vicenda, che si è verificata a Gemona del Friuli, ha avuto l’epilogo nei giorni scorsi con la sentenza numero 40753 del 29 settembre 2016 emessa dalla Corte di Cassazione.

A nulla è servita la difesa degli avvocati del medico i quali hanno obiettato che si trattava di un codice verde e il ritardo non ha provocatol’aggravamento delle condizioni di salute della paziente: visitata il mattino successivo, alla donna è stata diagnosticata la frattura scomposta dell’omero sinistro e operata nel giro di 24 ore. Il medico, tuttavia, non aveva altre urgenze, anzi non aveva proprio altri impegni quella notte, e la donna lamentava un dolore che in una scala di intensità da 1 a 10 era classificabile come 9. Per la Cassazione tale comportamento non può reputarsi un legittimo esercizio della discrezionalità del sanitario: avrebbe dovuto verificare la gravità della situazione lamentata dal paziente e, comunque, formulare una diagnosi precisa.

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